Condono, Comuni vincolati a decidere in tempi ragionevoli
In caso di richiesta di condono è dovere dell’amministrazione concludere il provvedimento in tempi ragionevoli per non lasciare gli interessati in una perdurante incertezza sull’esito del procedimento. È uno dei motivi per i quali il Tar del Lazio, con la sentenza n. 3373/2025 ha accolto il ricorso di una persona contro l’amministrazione di Roma Capitale e della Soprintendenza.
La vicenda finisce la Tar nel 2024 quando il ricorrente presenza istanza per «l’accertamento dell’obbligo del Comune di Roma Capitale e del Ministero della Cultura – Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio del Comune di Roma, ognuno per quanto di propria competenza, di provvedere in relazione all’istanza di condono edilizio» Tutto è legato a una richiesta di condono presentata nel 1986. Nel corso del procedimento, come emerge dalla ricostruzione indicata nella sentenza, c’è una richiesta alla Soprintendenza, una risposta considerata “interlocutoria”, oltre alla consegna di documentazione integrativa da parte del ricorrente nel 2018. Da allora il silenzio. E il ricorso al Tar che viene definito nel 2025.
I giudici, in premessa, ribadiscono che «in via generale, il dovere delle pubbliche amministrazioni di concludere il procedimento discende dall’art. 2 della legge n. 241/1990, disposizione di portata generale che risponde all’esigenza di non consentire alla pubblica amministrazione di lasciare gli interessati in una perdurante incertezza sull’esito del procedimento medesimo». Inoltre il collegio sottolinea che «l’amministrazione è dunque tenuta a dare riscontro all’istanza proveniente dal privato (ovvero, com’è nella specie, alla diffida-sollecito affinché il procedimento sia definito), poiché quest’ultimo è portatore – per ragioni di giustizia ed equità discendenti dalla scadenza del termine perentorio per la presentazione della relativa istanza – di una legittima aspettativa a conoscere la determinazione incidente sulla sua sfera giuridica».
Quanto al caso specifico, i giudici scrivono che «a fronte della formulazione da parte del privato che ha presentato domanda di condono, di una specifica richiesta volta ad ottenere un provvedimento espresso che definisca il procedimento, gravi sull’amministrazione un obbligo di provvedere, il cui inadempimento legittima il ricorso allo speciale rimedio giurisdizionale». I giudici aggiungono anche che «la circostanza che il parere della Soprintendenza sia condicio iuris del provvedimento di condono non esime il Comune dall’assumere tempestivamente tutte le iniziative necessarie affinché il procedimento si concluda in tempi celeri, anche in considerazione del pacifico indirizzo giurisprudenziale secondo il quale non può formarsi il silenzio assenso sulle istanze di sanatoria in area vincolata».
Norme&Tributi Plus Enti Locali & Edilizia||di Daviude Madeddu